Analisi dei requisiti di un fabbricato

Una caratteristica imprescindibile nella costruzione di edifici prefabbricati, sia si tratti di un semplice capannone ad uso industriale, artigianale che di un edificio più rappresentativo quale una palazzina uffici o un centro commerciale, è sicuramente la funzionalità , aspetto soggettivo che dipende da esigenze specifiche dell’azienda committente di un edificio prefabbricato .

Il tecnico progettista di riferimento dell’azienda è chiamato a farsi carico dell’elaborazione di un progetto che meglio interpreti le attese della committenza, sulla base del lay-out produttivo, degli aspetti funzionali e dei requisiti prestazionali dell’edificio prefabbricato che si dovrà realizzare. Nell’operare in tal senso è coadiuvato dallo staff tecnico e commerciale dell’azienda di prefabbricati.
Sono svariate le soluzioni funzionali, strutturali possibili che permettono una grande flessibilità progettuale e costruttiva, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di lay-out unita comunque alla frequente richiesta di non interrompere il ciclo produttivo durante la realizzazione dell’edificio prefabbricato.
L’Edile Prefabbricati S.r.l. sfrutta la flessibilità in produzione, la libertà da moduli rigidi e da schemi, la pluriennale esperienza di progettazione in sinergia con i tecnici della committenza per realizzare una vasta gamma di edifici prefabbricati per dimensioni e concezioni architettoniche complesse.

Normative di riferimento in ordine alle prestazioni strutturali.
L’individuazione dei requisiti non può prescindere dalle specifiche richieste delle ultime recenti normative.
Negli ultimi anni in Europa e conseguentemente in Italia, abbiamo assistito a un vero e proprio carosello normativo iniziato nel nostro paese per quanto riguarda la progettazione e la verifica di tutte le strutture prefabbricate e in opera con l’ ordinanza P.C.M. 3274 del 20/03/2003 "Primi Elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" questa normativa e stata in questo periodo superata dalla definitiva entrata in vigore delle N.T.C. come stabilito dal D.M. del 14-01-08, pubblicato su G.U. del 04-02-08, in vigore dal 05-03-2008; dopo il trascorso periodo di coesistenza con le precedenti normative dal 01-07-2009 è e sarà per i prossimi anni, il nuovo riferimento legislativo del settore delle costruzioni; con il nuovo D.M. 14-01-08 sono state pubblicate Direttive, Istruzioni e Circolari, con l’obiettivo di finalizzare o meglio dettagliare l’impiego delle nuove norme tecniche.

 
Viene indicata in seguito una tabella che indica i riferimenti normativi citati nelle nuove N.T.C.  clicca

Oltre a quanto riportato nelle N.T.C. del DM14.01.2008 occorre fare riferimento anche: -Alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n. 27. -Alle normative e provvedimenti regionali, infatti esclusivamente alle Regioni aspetta il compito di individuare sul proprio territorio le zone sismiche per Comune e quindi formare e tenere aggiornato l’elenco che individua la zonizzazione sismica del territorio, ai sensi dell’art. 94 , comma 2° lett. a) del Decreto Legislativo 31-03-1998 n°112. Si elencano di seguito i provvedimenti regionali per la classificazione sismica del territorio e che sono allo stato attuale:

- Regione Abruzzo - Deliberaz. Giunta 29/03/2005 n 438
- Basilicata: - DGR 2000 del 04/11/2003 Bolzano (prov. Autonoma)
- Calabria - DGR 47 del 10/02/2004
- Campania - DGR 5447 del 07/11/2002
- Emilia Romagna - DGR 1435 del 21/07/2003
- Friuli Venezia Giulia - DGR 2325 del 01/08/2003
- Lazio - DGR 766 del 01/08/2003
- Liguria - DGR 530 del 16/05/2003
- Lombardia - DGR 14964 del 07/11/2003
- Marche - DGR 1046 del 29/07/2003
- Molise - DGR 13 del 20/05/2004
- Piemonte - DGR 61-11017 del 17/11/2003 
- Puglia - DGR 153 del 02/03/2004
- Sardegna - DGR 15/31 del 30/03/2004
- Sicilia - DGR 408 del 19/12/2003
- Toscana - DGR 604 del 16/06/2003
- Trento (prov. Autonoma) - DGP 2813 del 28/10/2003
- Umbria - DGR 852 del 18/06/2003
- Veneto - DCR 67 del 03/12/2003
- Val d'Aosta - DGR 5130 del 30/12/2003

Questi provvedimenti come è possibile osservare sono stati emanati 6 -8 anni or sono e quindi potranno essere aggiornati in un futuro abbastanza prossimo in considerazione del fatto che il documento che le regioni dovranno considerare all’atto della classificazione delle zone sismiche e l’ordinanza del P.C.M n. 3519 del 28/04/2006 che ha adottato la mappa di pericolosità sismica MPS2004. In ogni caso il D.M.14.01.2008 ha di fatto diminuito il ruolo delle regioni, infatti nelle N.T.C. non esiste corrispondenza tra classificazione sismica e accelerazione di progetto, la classificazione determina solamente dei criteri semplificativi di carattere progettuale ed esecutivo o in deroga, da poter applicare nelle zone a bassa sismicità (ovvero le zone 3 e 4).

Archivio
2024
2023
2022
2020
2019
2017
2016
2015
2010